Il G.U.M. del Tribunale di Patti ha assolto l’imputato B.G. dai reati lui ascritti, accogliendo le istanze del difensore Avv. Giuseppe Tortora all’esito del giudizio abbreviato.

Interessante decisione del GUM del Tribunale di Patti che all’udienza del 12 Gennaio 2024 ha trattato un processo nel quale il signor B.G. era accusato dei reati di danneggiamento ex art. 635 C.P e del reato di porto d’armi od oggetti atti ad offendere di cui all’art.4 bis, L. 110/75.

Nel capo A) dell’imputazione si contestava all’imputato di aver danneggiato l’autovettura appartenente alla di lui madre con un grosso bastone che veniva scagliato contro il parabrezza dello stesso veicolo e, di conseguenza, nel collegato capo B) di imputazione si contestava il porto fuori dall’abitazione del mezzo contundente ritenuto arma impropria.

La difesa, sostenuta dall’Avv. Giuseppe Tortora, aveva innanzitutto optato per la celebrazione con le forme del rito abbreviato, pertanto all’udienza veniva acquisito il fascicolo del P.M. da parte del Giudice.

Lo stesso PM concludeva con la richiesta di condanna alla pena di mesi 4 per il danneggiamento e l’ammenda di euro 400 per il reato relativo a capo b).

La difesa, articolando le proprie deduzioni, ha innanzitutto evidenziato come il reato di danneggiamento risultasse improcedibile, non essendo intervenuta, né in origine né successivamente all’ entrata in vigore della Riforma Cartabia, il prescritto atto querelatorio da parte dell’avente diritto.

La difesa, pur non essendo contestata, ha evidenziato come comunque non ostasse alla dichiariazione di improcedibilità la circostanza che il danneggiamento avesse riguardato una autovettura, ordinariamente ritenuto bene “esposto alla publica fede”.

Circostanza questa che, proprio nel caso di cui al reato in contestazione, ne poteva determinare la procedibilità d’ufficio.

Tale conclusione difensiva trovava giustificazione in un orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione secondo il quale la presenza del proprietario del veicolo al momento del danneggiamento, esclude la contestabilità dell’aggravante ex art. 625 c.1, n. 7 c.p., sul presupposto che il bene è in tal caso sotto la sua vigilanza e custodia (cfr. Cass.Pen., Sez. II, sentenza N. 5251/ 2019).

L’ipotesi era perfettamente calzante nel caso in esame, avendo la p.o. riferito di essere stata l’autovettura danneggiata mentre era in transito e con la medesima alla guida.

Per cui il Giudice, accogliendo la tesi difensiva, ha ritenuto di dichiarare estinto il reato per mancanza di querela.

Per quanto invece attiene al reato di porto d’armi, la difesa ha sostenuto due profili di valutazione:

1)In punto di fatto ha richiamato sempre le dichiarazioni della p.o., la quale descriveva l’azione delittuosa individuando l’imputato uscire dall’ abitazione in cui era ristretto ai domiciliari, attraversare la strada e recuperare il mezzo contundente utilizzato tra una catasta di legna posta in prossimità di un palazzo frontistante e, solo successivamente, sarebbe stato scagliato contro l’autovettura; pertanto la circostanza come descritta delineava con certezza che in ogni caso il B.G. non aveva portato l’arma fuori dalla propria abitazione.

2) inoltre, il testo della norma in questione non ricomprende, nella sua elencazione, il pezzo di legno usato nella vicenda in esame tra le cosidette armi improprie; paradossalmente, l’imputato avrebbe potuto rinvenire in terra anche un sasso così come è stato per il legno, ed è certo che non vi è alcuna indicazione giuridica per poter assimilare il pezzo di legno trovato per terra così come il sasso quale arma impropria o oggetto atto ad offendere, altrimenti si assisterebbe ad una estensione indiscriminata dell’elenco normativo di cui all’articolo 4 bis predetto a qualsiasi diverso oggetto ivi non elencato.

All’esito della camera di consiglio, il Giudice ha mandato assolto l’imputato perché il fatto non costituisce reato.

In attesa delle motivazioni nei 90 gg, si può affermare con ragionevole certezza che le valutazioni sopra riportate appaiono le più probabili al fine di comprendere il ragionamento svolto dal Giudicante nel decidere circa l’assoluzione dell’imputato.