Oggi la nostra pagina “blog” ospita il contributo dell’Avv. Eleonora Pirri, che, in tema di diritto processuale civile, ci parlerà del nuovo procedimento semplificato di cognizione, introdotto col D.lgs 149/2022 (Riforma Cartabia).

Il decreto legislativo n. 149/2022 ha introdotto molteplici novità che riguardano il procedimento di mediazione, di negoziazione assistita, il giudizio di primo grado, le impugnazioni, le controversie in materia di lavoro, l’esecuzione forzata, i procedimenti speciali ed anche l’arbitrato.
In questa sede la scrivente intende esaminare brevemente il nuovo procedimento semplificato di cognizione, introdotto con l’art. 281 decies della novella al fine di rendere i procedimenti civili più snelli, attuando il principio di concentrazione, ovviando, in tal modo, alle lungaggini processuali.
Con la legge di bilancio n. 197 del 2022 è stata anticipata l’entrata in vigore del nuovo procedimento semplificato di cognizione previsto dalla riforma Cartabia e la data è stata fissata al 28 febbraio 2023 invece che al 30 giugno 2023, come era stato in un primo tempo stabilito.
Il procedimento semplificato di cognizione, quindi, potrà essere applicato a quei procedimenti instaurati successivamente alla data anzidetta. Una peculiarità risiede nel fatto che il procedimento semplificato di cognizione, a differenza dell’art. 702 bis c.p.c., potrà essere proposto anche per i procedimenti in cui il Tribunale giudica in composizione collegiale, estendendosi, quindi, la lista delle questioni introducibili con il nuovo rito.
Appare importante evidenziare che il rito in oggetto non potrà essere applicato alle controversie di lavoro o locatizie. L’art. 281 decies si compone di due commi.
Il primo statuisce come segue: “Quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un’istruzione non complessa, il giudizio è introdotto nelle forme del procedimento semplificato”. Pertanto, viene disposta l’obbligatorietà del rito semplificato, qualora l’accertamento dei fatti di causa risulti semplice, ergo, non abbisognano di una istruttoria complessa e che siano di pronta e facile soluzione.
Il secondo comma dell’art. 281 decies c.p.c, invece, dispone: “Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica la domanda può sempre essere proposta nelle forme del procedimento semplificato”. Tale secondo comma fa riferimento a controversie anch’esse non particolarmente complesse, lasciando, tuttavia, la scelta del rito all’iniziativa di chi propone la domanda. Dunque, non si prevede, come nel primo comma, l’obbligatorietà in ordine al rito, ma dovrà essere la parte a valutare la complessità della controversia e scegliere il rito adeguato alla stessa. L’art. 281 undecies c.p.c. dispone che il nomen iuris dell’atto introduttivo della controversia è il ricorso, il quale deve contenere tutti i requisiti di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), 6) ed altresì l’avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell’articolo 163.
Degno di nota è, inoltre, il tema del mutamento del rito, disciplinato dall’art. 281 duodecies. La norma statuisce che qualora manchino i presupposti anzidetti per instaurare il rito semplificato il Giudice dispone: “la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario fissando l’udienza di cui all’articolo 183”. Si pensi, al caso in cui il Giudice non ritenga l’istruzione non complessa o ritenga la lite di non facile e pronta soluzione, per esempio per il numero delle parti. In tali ipotesi, pertanto, l’art. 281 duodecies prevede che il Giudice disponga con ordinanza il mutamento del rito. Orbene, il Legislatore, mediante la riforma de qua, auspica di ridurre la durata dei procedimenti civili e di rendere gli stessi più celeri.