In questo contributo, l’ Avv Gianmarco Silvestro ricostruisce brevemente il dibattito giurisprudenziale e dottrinale sorto circa la natura giuridica della confisca di prevenzione.

Sull’individuazione della natura giuridica della confisca di prevenzione – introdotta all’interno del nostro ordinamento giuridico attraverso la L. n. 646/1982 (c.d. Rognoni – La Torre) – sono state formulate diverse teorie, che hanno dato avvio ad un acceso dibattito, sia in dottrina che in giurisprudenza.

In epoca coeva e prossima alla nascita dell’istituto, si sosteneva convintamente la tesi della natura puramente preventiva dello stesso, poiché, al di là della mera definizione legale, la confisca appariva come un vero e proprio strumento di prevenzione speciale, volto ad impedire la commissione di futuri crimini, mediante la neutralizzazione della potenza economica di illecita provenienza nella disponibilità delle organizzazioni di stampo mafioso.

Invero, secondo un opposto orientamento, la confisca di prevenzione avrebbe, da sempre, mostrato una natura giuridica repressiva e sanzionatoria.

A fronte di tali differenti soluzioni interpretative, anche la giurisprudenza interna si è espressa, a più riprese, in merito alla natura giuridica dell’istituto.

In particolare, per diversi anni, la Suprema Corte ha identificato la confisca di prevenzione come uno strumento “ibrido’’, che si caratterizza per non avere né natura penale (poiché opera ante delictum), né natura di provvedimento preventivo (poiché ha ad oggetto beni originati da una precedente sospettata attività delittuosa); strumento che, in ragione delle sue caratteristiche, dovrebbe essere trattato come una sanzione amministrativa equiparabile, negli effetti, alla misura di sicurezza di cui all’art. 240 comma 2 c.p., nonostante venga applicato a seguito del procedimento di prevenzione, autonomo e diverso rispetto a quello penale.

Il quadro è stato ulteriormente complicato dalle numerose modifiche normative intervenute nel corso degli anni, in particolare dall’introduzione del principio di applicazione disgiunta delle misure di prevenzione patrimoniali rispetto a quelle personali, che sono state interpretate in modo disomogeneo dalla giurisprudenza.

Specificatamente, attraverso la sentenza “Ferrara’’, la Suprema Corte ha affermato che, a seguito della riforma intervenuta attraverso i “Pacchetti sicurezza’’ del biennio 2008/2009, la “attualità’’ della pericolosità sociale è requisito essenziale solo in relazione alle misure di prevenzione patrimoniali, posto che non si può certamente definire “una pericolosità personale che non sia attuale’’; al contrario, la confisca di prevenzione si fonda non sull’attualità della pericolosità sociale del titolare della res, quanto, piuttosto, sulla pericolosità del bene di illecita provenienza; dunque è strettamente collegata alle modalità di acquisizione, alla titolarità di un soggetto e, quindi, alla origine patrimoniale.

In dottrina, vi è stato chi ha osservato come, sulla scorta di tale orientamento, la confisca di prevenzione andrebbe a svincolarsi dalla pericolosità del preposto per radicarsi essenzialmente sulla pericolosità intrinseca del di lui patrimonio, e ciò dovrebbe accentuare, in modo ancora più marcato, la sua natura di misura preventiva.

Tuttavia, sul punto non vi è univocità di vedute, posto che altrettanto autorevole dottrina abbia osservato che le suddette modifiche normative hanno accentuato l’effetto punitivo della confisca di prevenzione, facendo sfociare la disciplina in una <>.

A quest’ultimo orientamento si è uniformata la nota sentenza “Occhipinti’’, attraverso la quale la Suprema Corte ha evidenziato la natura spiccatamente ed “oggettivamente sanzionatoria’’ dell’istituto.

La Suprema Corte è addivenuta a tale conclusione rilevando che, a seguito della possibilità di applicazione disgiunta delle misure di prevenzione patrimoniali rispetto a quelle personali, la confisca potrà applicarsi sine die, a prescindere dal momento della manifestazione della pericolosità sociale del preposto e, invero, anche laddove il patrimonio illecito dello stesso sia stato reinvestito in attività del tutto lecite.

Tale pronuncia è stata accolta con perplessità, soprattutto in quanto si è osservato che, per certi versi, potrebbe apparire contraddittorio configurare come sanzione una misura applicabile a prescindere dall’intervento di una condanna e, soprattutto, a prescindere dall’accertamento di un avvenuto fatto illecito.

Alla luce degli evidenti contrasti interpretativi, emersi sulla questione nella giurisprudenza di Legittimità, la questione interpretativa circa la natura giuridica della confisca di prevenzione è stata rimessa alle Sezioni Unite che, attraverso la nota sentenza “Spinelli’’, muovendo dal peculiare principio della “pericolosità immanente’’ del bene, pur riconoscendo la natura polimorfa dell’istituto, ne hanno espressamente affermato la natura preventiva.

Tuttavia, vi è stato chi ha evidenziato come, nonostante le Sezioni Unite abbiano affermato la natura preventiva dell’istituto, l’evoluzione normativa e giurisprudenziale, invece, vanno nell’opposta direzione della funzione di neutralizzazione dei profitti di provenienza illecita; pertanto, questa pronuncia si sarebbe rivelata nient’altro che un’occasione persa per mettere oggettivamente un punto sull’annosa questione della definizione della natura giuridica della confisca di prevenzione.

Da ultimo, anche la Corte Costituzionale si è espressa in merito alla natura giuridica della confisca di prevenzione, attraverso la sentenza n.24/2019.

In particolare, nel corpo motivazionale della sopracitata sentenza, si è osservato come, sebbene lo scopo originario dell’istituto fosse quello di colpire gli illeciti patrimoni nella disponibilità delle associazioni mafiose, a seguito delle novelle del biennio 2008/2009, la confisca di prevenzione appare come uno strumento volto all’ablazione di beni pericolosi e, dunque, avente la stessa finalità della confisca allargata di cui all’art. 240bis c.p.

In dottrina, vi è stato chi ha ritenuto che, attraverso tale pronuncia, la Consulta avrebbe “strizzato l’occhio’’ all’orientamento secondo il quale la natura giuridica della confisca di prevenzione andrebbe ricercata nel diritto di matrice civilistica, posto che, dall’applicazione della stessa, non discenderebbe alcun peggioramento di stampo penalistico della situazione giuridica del proposto, bensì una privazione di beni illeciti, dei quali non dovrebbe o non potrebbe avere la disponibilità.

In altre parole, laddove dovesse sorgere un ragionevole sospetto o, a fortiori, in presenza di prove che un determinato bene sia stato acquistato illecitamente dal soggetto che ne abbia la disponibilità o che ne sia titolare, la confisca del suddetto bene non dovrà essere intesa come una punizione per la condotta illecita, bensì come un metodo volto a “ripristinare’’ la situazione giuridica che sarebbe esistita qualora non fosse stato posto in essere l’illecito acquisto.

È stato anche osservato come la tesi cristallizzata dalla Corte Costituzionale troverebbe le sue radici nella volontà di garantire e salvaguardare l’efficienza della confisca di prevenzione, escludendo ad ogni costo il riconoscimento della sua più o meno spiccata natura punitiva, sottraendola, così, alle garanzie processuali e sostanziali del diritto penale in senso stretto.

Tuttavia, anche sul punto non vi è univocità di vedute, poiché un ulteriore orientamento dottrinale ritiene che, stante la sua irrogazione a seguito di un procedimento che ricalca quello penale, nonché alla luce della reale fisionomia dell’istituto e della sua spiccata vocazione alla definitività, la confisca di prevenzione appare ontologicamente incompatibile con la natura preventiva, cui dovrebbe conseguire la temporaneità della misura, correlata alla estemporaneità della pericolosità sociale.

Avv. Gianmarco Silvestro