Alcuni spunti di riflessione da parte del nostro Avv. Giovanni Tortora sulle possibili ricadute pratiche di una delle novità più importanti del processo penale, introdotta con la riforma Cartabia: l’udienza pre-dibattimentale per i processi a citazione diretta.
Il d.lgs. 150/2022, c.d. “Riforma Cartabia”, costituisce la più ampia riforma organica del sistema processuale penale dal 1989, anno di entrata in vigore del nuovo processo penale basato sul c.d. modello “accusatorio”.
Fra le varie novità introdotte, di particolare interesse, specialmente pratico, è la previsione di un’udienza “filtro” anche per i procedimenti a citazione diretta in udienza, la c.d. “udienza pre-dibattimentale” (art. 554 bis e ss.).
Volendo tralasciare considerazioni circa la possibilità di mantenere la nomenclatura di “procedimenti a citazione diretta”, alla luce del nuovo assetto normativo, va innanzitutto ricordato che sul tema la Riforma Cartabia ha agito in due differenti direzioni.
Da un lato viene fortemente ampliato il novero dei reati procedibili a citazione diretta, ovviamente in ottica deflattiva del carico giudiziario,
Dall’altro lato, ed in maniera apparentemente contraddittoria, viene inserito questo filtro costituito dall’udienza pre-dibattimentale, destinato a svolgere una funzione (almeno sulla carta) non dissimile da quella cui è deputata l’udienza preliminare “classica” per il procedimento ordinario.
Come già detto, almeno apparentemente, queste due innovazioni sembrerebbero porsi in antitesi.
Allargare il novero dei reati perseguibili secondo il rito della citazione diretta è sicuramente una scelta consona con l’obiettivo dichiarato di una deflazione del carico giudiziario: appare perciò di difficile comprensione il perché, in quest’ottica, sia stato previsto l’inserimento di questa udienza filtro, preliminare al dibattimento di primo grado, che parrebbe provocare un allungamento (più o meno necessario) dei tempi del processo.
Secondo la Commissione di Studio Lattanzi, anche il nuovo istituto risponde ad esigenze di economia processuale latamente intese, in quanto ” … l’istituto da corpo all’istanza, fortemente avvertita, di congegnare un filtro che potesse scongiurare la celebrazione di dibattimenti inutili, se non azzardati – tenuto conto dell’elevatissimo numero di assoluzioni che si registra nei procedimenti in questione- con affidamento al controllo preventivo del giudice della corretta applicazione, da parte del pubblico ministero, della regola di giudizio che governa l’esercizio dell’azione penale” (v. Relazione su novità normativa, La Riforma Cartabia n.2/2023, a cura dell’ufficio del massimario della Suprema Corte di Cassazione, pag. 142).
Tale considerazione, per quanto astrattamente corretta, non sembra tuttavia pienamente condivisibile sul piano pratico, se sol si pensa che la stessa “istanza” di evitare la celebrazione di dibattimenti inutili fu alla base dell’introduzione nel nostro sistema processuale dell’udienza preliminare: a distanza di anni, può affermarsi senza troppe remore che il filtro attuato con l’udienza preliminare non è effettivo e non ha portato a risultati davvero utili per il processo penale.
D’altronde, così come dal punto di vista della funzione, la nuova udienza pre-dibattimentale non presenta particolari diversità di disciplina normativa rispetto all’udienza preliminare.
Non volendo in questa sede addentrarsi nella dettagliata analisi dello svolgimento dell’udienza pre-dibattimentale, basti ricordare che dalla lettura degli articoli codicistici dedicati all’istituto, emerge come questa rappresenti la “nuova sede” di trattazione di tutte le questioni preliminari, per l’eventuale correzione dell’imputazione (in materia ampi e pregnanti poteri vengono affidati al giudice), nonché per richiedere l’accesso a riti alternativi.
Ovviamente, all’udienza pre-dibattimentale, il Giudice dovrà decidere se un determinato procedimento è meritevole di proseguire con la fase dibattimentale o se, non essendocene le condizioni, debba dichiararsi il non luogo a procedere.
Proprio su questo aspetto vi è una delle maggiori differenze, da un punto di vista di disciplina codicistica, con l’udienza preliminare.
Infatti l’art. 554 ter, co. 1, ordina al giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere per una serie di ipotesi, che ricalcano pedissequamente quanto già previsto per l’udienza preliminare dalla norma del 426 c.p., tranne che per una formula che si legge nel secondo inciso del summenzionato comma: “il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna”.
Nell’udienza pre-dibattimentale non si chiede al giudice, come nel caso dell’udienza preliminare, di accertare la “sostenibilità dell’accusa in giudizio”, ma la possibilità che si pervenga ad una sentenza di condanna all’esito del giudizio.
Probabilmente è proprio questo l’aspetto che pone maggiori perplessità, soprattutto per le ricadute pratiche che avrà l’utilizzo di una simile formula da parte del Legislatore della riforma.
Già di per sé la scelta terminologica utilizzata pare poco consona rispetto alla fase processuale in cui si trova: ciò che si vuol qui significare è che la scelta del Giudice dell’udienza pre-dibattimentale avverrà, per forza di cose, sulla base di elementi probatori parziali, soprattutto per ciò che concerne la posizione difensiva dell’Imputato.
È inoltre lecito chiedersi: quale influenza potrà avere un rinvio al giudizio basato su una “ragionevole previsione di condanna”, sul giudice del dibattimento?
Non si può non notare la presenza di un rischio per l’imparzialità del Giudice del dibattimento, che pur non conoscendo ancora le “carte del procedimento”, si troverà a dover valutare la colpevolezza o l’innocenza di un determinato soggetto, di cui un altro giudice ha già ragionevolmente previsto la condanna.
Una tale condizione risulta ancor più grave pensando al fallimento del filtro dell’udienza preliminare, in quanto il dato pratico giornaliero dice chiaramente che l’esito dell’udienza preliminare è, nella stragrande maggioranza dei casi, il rinvio a giudizio.
Ovviamente si spera che la nuova formula, in quanto di maggior enfasi, porti il Giudice dell’Udienza pre-dibattimentale ad un’analisi molto più attenta degli elementi probatori, in ottica garantista, per scongiurare non solo il rischio di celebrazione di dibattimenti inutili, ma soprattutto di condanne ingiuste.
Ovviamente questi dubbi potranno essere dissipati o confermati solo col tempo e col prodursi di casistica.
Avv. Giovanni Tortora

